Triestina, 8mila euro di multa e 3 mesi di inibizione per Margiotta e Centner: il dispositivo
giovedì 4 Giugno 2026 - Ore 15:29 - Autore: Staff Trivenetogoal
A seguito di proposte di accordo formulate dalla Procura Federale e dai deferiti, il Tribunale Federale Nazionale ha applicato le sanzioni di 8.000 euro di ammenda a carico della US Triestina Calcio 1918 Srl e di 3 mesi di inibizione ciascuno a carico degli amministratori delegati del club, Marco Margiotta e Oliver Marc Centner, per violazioni di natura amministrativa.
La società era stata deferita, con i rispettivi legali rappresentanti, lo scorso 5 maggio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Carlo Purificato – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.
28933/1143pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026 nei confronti del sig. Marco Margiotta, del sig. Oliver Marc Centner, nonché della
società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28933/1143pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026
nei confronti di:
– Marco Margiotta, (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina
Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere:
“a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.
85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito della seguente
documentazione: relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza, relazione del revisore
legale dei conti; relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione;
b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.
85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al
deposito, unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale, del prospetto contenente l’indicatore di liquidità, del
prospetto contenente l’indicatore di indebitamento, del prospetto contenente l’indicatore di costo del lavoro allargato, del report
consuntivo dello stato patrimoniale, del report consuntivo del conto economico e delle note contenenti le cause degli scostamenti
rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del
budget”;
– Oliver Marc Centner, (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina
Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere: “a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del
31.3.2026, al deposito della seguente documentazione: relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di
sorveglianza, relazione del revisore legale dei conti; relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di
approvazione;
b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.
85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al
deposito, unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale, del prospetto contenente l’indicatore di liquidità, del
prospetto contenente l’indicatore di indebitamento, del prospetto contenente l’indicatore di costo del lavoro allargato, del report
consuntivo dello stato patrimoniale, del report consuntivo del conto economico e delle note contenenti le cause degli scostamenti
rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del
budget”;
– società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
“a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti
posti in essere dai sigg.ri Marco Margiotta ed Oliver Marc Centner, entrambi amministratori delegati dotati di potere di
rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione
a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F. e dall’art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, che pongono gli
obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto”.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e tutte le parti
deferite hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette la proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e
l’Avv. Luigi Carlutti, su delega dell’Avv. Mattia Grassani, in difesa delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3,
CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli
accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
– al sig. Marco Margiotta, mesi 3 (tre) di inibizione;
– al sig. Oliver Marc Centner, mesi 3 (tre) di inibizione;
– alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato
efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
I RELATORI
Antonella Arpini
Carlo Purificato
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 4 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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