Treviso, cori offensivi contro un giocatore della Dolomiti: multa. Sanzionato anche il Cittadella
martedì 27 Ottobre 2026 - Ore 16:42 - Autore: Staff Trivenetogoal
Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato di Serie C. Multe per Treviso e Cittadella, con le seguenti motivazioni
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
TREVISO per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 664 presenti) posizionati nel Settore Tribuna D Locali (Curva Sud), intonato:
1. al 36° e al 38° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato di altra squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, nella prima circostanza, per una volta e, nella seconda, per due volte;
2. al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato di altra squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati alla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver rotto in due punti la
rete che divide il predetto Settore dal recinto di gioco. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto)
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