Treviso, ammenda di 3.000 euro dopo la trasferta con la Folgore Caratese: sanzionati i cori dei tifosi rivolti a Criscitiello
mercoledì 21 Ottobre 2026 - Ore 08:30 - Autore: Andrea Busetto
Il Treviso FBC dovrà pagare un’ammenda di 3.000 euro per i cori offensivi e gli insulti rivolti a Michele Criscitiello da una parte dei propri sostenitori durante la trasferta contro la Folgore Caratese, vinta 0-2 dai biancocelesti. Nel provvedimento disciplinare, il giudice sportivo ha contestato diversi cori rivolti a un tesserato della squadra avversaria, alcuni dei quali qualificati come offensivi e insultanti anche per motivi di origine territoriale. La sanzione è stata determinata tenendo conto della ripetizione degli episodi, della loro gravità e delle circostanze complessive, compresi i modelli organizzativi adottati dalla società.
AMMENDA € 3.000,00 TREVISO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 73 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato:
1. al 1°, al 10° e al 23° minuto del primo tempo, e al 42° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;
2. al 1° minuto del primo tempo, al 4° e al 20° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte;
3. al 20° minuto del primo tempo, al 5° e al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
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