Cittadella, stangata del giudice sportivo: tre turni di stop a Maniero, inibizione per Marchetti
martedì 7 Aprile 2026 - Ore 20:48 - Autore: Staff Trivenetogoal
Stangata del giudice sportivo sul Cittadella
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava proferendo frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MANIERO LUCA (CITTADELLA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre subiva un fallo, per liberarsi dall’avversario, lo colpiva con un pugno al volto, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
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