Triestina, ennesima penalizzazione: un nuovo -1 in classifica dopo il patteggiamento raggiunto
giovedì 2 Aprile 2026 - Ore 14:20 - Autore: Staff Trivenetogoal
A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), alla Triestina (Serie C girone A) è stato inflitto un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Tre mesi di inibizione, inoltre, per Benjamin Lee Rosenzweig – presidente del club all’epoca dei fatti – e 20mila euro di ammenda per il club.
Il provvedimento
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 407 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG, e della società US TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:
Benjamin Lee ROSENZWEIG, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., in violazione:
1) del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 2), sub a.2), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l’obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non tesserasse, entro il temine dell’1 agosto 2025, un allenatore in seconda della prima squadra;
2) del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 2), sub a.3), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l’obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non tesserasse, entro il temine dell’1 agosto 2025, un allenatore del Portieri della prima squadra;
3) del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 1), lett. b) sub ii), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l’obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non partecipasse, per la stagione sportiva 2025 – 2026, al Campionato Nazionale Under 17;
4) del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Titolo III), lettera A), punto 1), lett. b) sub iv), per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., nonostante l’obbligo assunto con apposita dichiarazione resa il 6.6.2025 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2025/2026, non partecipasse, per la stagione sportiva 2025 – 2026, al Campionato Nazionale Under 15; US TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Benjamin Lee Rosenzweig;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai seguenti soggetti: Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG, Società US TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Olivier Marc Centner;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
€ 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione nel Campionato di Serie C 2025/2026 per la società US TRIESTINA CALCIO 1918;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2026
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
Commenti
commenti