SOCIETA’
AMMENDA
€ 3.000,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. durante la gara, due fumogeni all’interno del settore avversario, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose nonostante l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). UNION BRESCIA A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 588 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 25° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza e minaccioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte; 2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sette volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha 84/448 comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti nell’aver: 1. lanciato, prima dell’inizio della gara, otto fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso, durante la gara, otto fumogeni nel recinto di gioco e, al 46° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. divelto e danneggiato, cinquanta seggiolini posti nel Settore loro riservato uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e tre nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A) punto 2), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
UNION BRESCIA
A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 588 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. al 25° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza e minaccioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte;
2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sette volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti nell’aver: 1. lanciato, prima dell’inizio della gara, otto fumogeni sul terreno di gioco
provocando la bruciatura del manto erboso, durante la gara, otto fumogeni nel recinto di gioco e, al 46° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. divelto e danneggiato, cinquanta seggiolini posti nel Settore loro riservato uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e tre nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A) punto 2), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto)