Arzignano-Vicenza, stangata sul club gialloceleste: multa, inibizione fino al 20 marzo per il vicepresidente Lorenzi e squalifica per Di Donato
martedì 20 Gennaio 2026 - Ore 20:40 - Autore: Staff Trivenetogoal
Stangata del giudice sportivo sull’Arzignano dopo il derby con il Vicenza
AMMENDA € 500,00
ARZIGNANO VALCHIAMPO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, in quanto, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale stava uscendo dall’impianto di gioco a bordo di una autovettura, alcuni sostenitori li attendevano e, in particolare, uno di loro si posizionava al centro della strada obbligandoli a fermare il veicolo, colpendo violentemente il finestrino dell’auto con due pugni.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. operatore FVS)
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MARZO 2026
LORENZI RENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
1. si avvicinava all’Arbitro sul terreno di gioco a circa un metro di distanza e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato cercando il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra;
2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento pronunciando nei suoi confronti parole offensive e cercando nuovamente il contatto fisico con quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei propri dirigenti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).
DI DONATO DANIELE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in segno di protesta, lanciava la card per richiedere la revisione FVS, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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