Giudice sportivo, multe a Triestina e Mantova: squalificati Rada (Trento), Antoniazzi (Arzignano) e Sbampato (Legnago)
martedì 16 Aprile 2024 - Ore 17:58 - Autore: Staff Trivenetogoal
Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Squalifica per un turno e multaad Armand Rada del Trento
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADA ARMAND (TRENTO)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della spalla, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la zona del corpo dell’avversario attinta che ha reso necessario l’intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SBAMPATO EDOARDO (LEGNAGO SALUS)
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)
AMMENDA € 800,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, durante la gara, quattro petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)
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