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Chievo, il Consiglio di Stato sospende la decisione del TAR: il decreto

giovedì 9 Giugno 2022 - Ore 12:00 - Autore: Staff Trivenetogoal

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4562 del 2022, proposto da
A.C.Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano De Bosio, Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Cosenza Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7045/2022, resa tra le parti, concernente impugnazione di provvedimenti FIGC 16 luglio2021, CONI 29 luglio 2021 e FIGC 3 agosto 2021 ed atti presupposti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti i decreti cautelari nn. 2567/2022 e 2570/2022 del 3 giugno 2022;

Vista “l’ISTANZA DI REVOCA DI DECRETI PRESIDENZIALI ABNORMI, AFFETTI DA ERRORE REVOCATORIO, O COMUNQUE ERRONEI, ISTANZA DI INSERIMENTO ALLA CAMERA DI CONSGLIO DEL 9 GIUGNO 2022 O, IN SUBORDINE, ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE (MONOCRATICO), PER LA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE SULL’ECCEZIONE PROPOSTA, SOSPENSIONE DELLA SENTENZA APPELLATA E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI” depositata dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. in data 6 giugno 2022;

Viste le memorie di costituzione di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I. depositate in data 6 giugno 2022;

Ritenuta anzitutto la non abnormità dei decreti qui opposti in quanto adeguatamente motivati sotto profili processuali e di rispetto del contraddittorio nonché delle esigenze di adeguato studio della controversia, tutti assorbenti ai fini decisori cautelari monocratici (tenuto conto dei carichi già fissati nelle camere di consiglio e della circostanza che ogni ricorrente, in fase cautelare, e legittimamente, rappresenta un danno grave ed irreparabile e la lesione di sue pretese sostanziali allegate come essenziali, e che in ogni ricorso in appello si pongono questioni giuridiche e di fatto di notevole complessità che contraddistinguono, quindi, la totalità delle cause portate in sede cautelare, e successivamente di merito, al giudice di appello);

Rilevato che, comunque, sul piano della qualificazione sostanziale del petitum, a maggior ragione sotto il profilo cautelare, è il giudice che individua, nell’insieme delle deduzioni e conclusioni formulate nella domanda, quale possa essere la qualificazione tipologica, nell’ambito dei rimedi tipizzati dalla legge processuale, di una domanda, venendo incontro alla sostanza delle richieste emergenti dallo sviluppo di tali argomentazioni; e ciò, “a fortiori” nel caso di una domanda formulata come quella in esame, in cui l’atto di appello supera i limiti di sinteticità, senza che risulti richiesta la dovuta preventiva autorizzazione al loro superamento, nonché formulando delle conclusioni di oltre quattro pagine con un’articolatissima indicazione (sub punto 2), delle misure cautelari richieste, che anticipano, sia l’effetto di ripristino (derivante dall’annullamento in sé degli atti impugnati), sia, – ed è quel che maggiormente rileva -, l’effetto conformativo derivante dall’eventuale accoglimento nel merito dei motivi di appello, in particolare supponendo, già in sede di delibazione cautelare del fumus, l’equivalenza di tale eventuale positiva delibazione collegiale con il futuro riconoscimento, da parte della Corte delle Leggi, della illegittimità costituzionale, prospettandosi una sorta di “condanna” immediata, anticipata in sede cautelare, dell’amministrazione resistente a compiere da subito ciò che deriverebbe, più verosimilmente, da un eventuale giudizio di ottemperanza, conseguente, a sua volta, ad un accoglimento che, in via essenziale e principale, deriverebbe, appunto, da una sentenza della Corte costituzionale che condividesse i profili di illegittimità costituzionale delle norme denunziate;

Considerato che appare abnorme piuttosto richiedere una fissazione della camera di consiglio con esatta predeterminazione non soltanto della data, ma anche del contenuto dell’ordinanza cautelare, in una prospettazione unilaterale che, fuori dal contraddittorio tra le parti, è presentata oggettivamente come senza alternative e come inscindibile dalla fissazione stessa; e ciò nel senso che tale ordinanza sia vincolata, – in sede cautelare, e con contestuale sospensione dei provvedimenti impugnati -, alla rimessione alla Corte costituzionale delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale nonché ad emettere provvedimenti cautelati ulteriori che eccedono, – nella loro essenza di una condanna a facere nella sfera della funzione pubblica -, lo stesso contenuto che potrebbe recare ex se l’eventuale sentenza di accoglimento di merito, ai sensi dell’art.34 c.p.a. (laddove, appunto, in un futuro momento, non preventivabile nel “quando”, fossero accolte dalla Corte le sollevate questioni di legittimità costituzionale, lungamente articolate nel corso dell’atto di appello, e ciò portasse all’accoglimento nel merito in una futura, e comunque successiva, udienza pubblica);

Considerato che, appunto, la fissazione della camera di consiglio, quand’anche fosse compiuta in conseguenza di un accoglimento dell’istanza di abbreviazione termini, non equivale, naturalmente, ad accoglimento collegiale dell’istanza cautelare (per di più nella forma delle misure indicate nelle conclusioni dell’atto di appello, che, si ribadisce, eccedono il contenuto “ordinatorio”, del tutto eventuale, allo stato, della possibile sentenza di accoglimento nel merito), né, d’altra parte, l’abbreviazione dei termini può condurre ad un autonomo rafforzamento dell’istanza cautelare sotto il profilo del fumus e neppure sotto il profilo dello specifico periculum (il che rende conto della interpretazione “sostanzialista”, della domanda, operata col decreto monocratico oggetto dell’istanza di correzione);

Rilevato che, pertanto, alla luce del tenore delle plurime, e peraltro non chiaramente formalizzate, istanze contenute nella complessiva istanza ora in esame, nonché alla luce delle considerazioni finora svolte, si possa ritenere che sia ora comunque richiesto un decreto cautelare che adotti immediatamente le misure “ordinatorie” cautelari richieste nell’atto di appello – prospettate come consequenziali ad una delibazione monocratica delle questioni di costituzionalità -, per il fine, prospettato come essenziale, di poter proporre una nuova istanza di concordato corredata da piano di rientro (dopo che la ricorrente era stata ammessa a “concordato con riserva” ma ne era decaduta, per impossibilità di formulare un piano “nel termine del 16 maggio 2022”, “in mancanza di alcuna prospettiva a breve nel presente contenzioso”, seppur a fronte di una sentenza di rigetto recante la indicata data del 30 maggio 2022) e che, tuttavia, nella “sopravvenienza” (art.58 c.p.a.) costituita anche solo dal mero trascorrere dei giorni dal deposito dell’atto di appello, sia ravvisabile un profilo di periculum di carattere “estremo” quale richiesto dall’art.56 cpa;

Ritenuto che, sulla scorta di tale premessa, non sia questa la sede per una delibazione dei profili di dedotta illegittimità costituzionale, eccezionale già in sede cautelare collegiale, in quanto, con ogni evidenza, comunque oggettivamente al di fuori dell’ambito delibativo consentaneo alla sede delle misure cautelari ex art.56 cpa, atteso che la decisione in ordine a rilevanza e non manifesta infondatezza esige un grado di approfondimento incompatibile con: a) la monocraticità e, dunque, per converso, con la collegialità che contraddistingue ogni funzione decisoria ordinaria del giudice amministrativo, anche nella sede cautelare; b) con il principio del contraddittorio connesso a tale collegialità; c) con la natura necessariamente provvisoria, operante solo fino alla camera di consiglio collegiale, dei provvedimenti adottabili ex art.56 cpa. In altri termini, la rimessione alla Corte e la presupposta delibazione, non potrebbero risultare giammai “provvisorie” ma condurrebbero alla definitività della decisione su un aspetto pregiudiziale intimamente ed irreversibilmente connesso alla decisione, necessariamente collegiale, della causa;

Ritenuto quindi che, in considerazione dei profili fin qui rilevati, il ravvisare (esclusivamente) il dato del periculum estremo possa accompagnarsi ad un accoglimento necessariamente limitato alla esecutività della sentenza impugnata e che, impregiudicato ogni aspetto inerente al fumus, (spettante alla sede collegiale e nella pienezza del contraddittorio), preservi, per il suo effetto naturale, ma “provvisorio”, – e cioè operante solo fino alla camera di consiglio che si andrà a fissare -, l’appellante quantomeno dal c.d “svincolo”; e ciò in quanto sia effetto consequenziale o comunque contenuto nei provvedimenti impugnati, in particolare del provvedimento impugnato coi motivi aggiunti del 6 agosto 2021; ma ciò, va subito precisato, nei limiti, ovviamente insuperabili, in cui lo stesso provvedimento non abbia avuto effetti irretrattabili (quanto appunto alle conseguenze dello svincolo dei tesserati) sul piano contrattuale, civilistico, tra tesserati ed altre società sportive, trattandosi di un effetto di propagazione a terzi, non parti del presente giudizio, non producibile dagli effetti di qualunque decisione adottabile in questa sede di appello; ed infatti, anche nella più favorevole ipotesi di accoglimento, la decisione non potrebbe avere, – in assenza di una (eccezionale) previsione legislativa in tal senso -, un’automatica capacità operativa di travolgimento degli atti negoziali inter alios. Va considerato infatti che tale aspetto, consequenziale ai provvedimenti impugnati, nella misura in cui si sia de facto già verificato, trova, allo stato della controversia nelle sue complessive fasi decisionali (plurime cautelari e di merito in prime cure), la sua naturale composizione, sul piano della tutela risarcitoria – versandosi nell’ambito di un giudizio impugnatorio nei confronti degli organi federali che censura proprio la natura espropriativa della disciplina regolamentare in tema di “svincolo” d’imperio (in prospettazione, ex art.110 NOIF);

Considerato che, appunto, la sospensione della sentenza delimitata dalla suddetta sospensione del secondo dei provvedimenti impugnati, stando alla stessa narrazione dell’appello, rimette la ricorrente in una posizione che ripristina, ma in melius, la situazione anteriore al 16 maggio, concedendo, nei sopra detti limiti degli effetti consolidati (ma presupposto comunque di azioni risarcitorie e/o di fasi possibili cautelative di negoziazione), una diversa e più favorevole posizione (provvisoria) che concede, in astratto, una possibilità, prima inesistente, di proporre un certo qual piano di rientro ai fini del concordato (fermo restando che, si ribadisce, le misure cautelari, pur atipiche ai sensi dell’art.55 c.p.a., vanno sempre correlate alle tipologie di pronuncia adottabili nel merito della decisione ai sensi del citato art.34);

ogni altra misura cautelare, sempre nei limiti della eventuale delibazione positiva del fumus da parte del collegio, sarà semmai esaminata nella sede della futura camera di consiglio che può, a questo punto, ragionevolmente fissarsi al 23 giugno 2022, assorbendosi, nella presente sede e in ragione di tale data (certamente anteriore all’inizio di qualsiasi campionato), ogni altra questione e misura legata alla partecipazione al futuro campionato ed agli ulteriori aspetti patrimoniali, – peraltro per definizione tutti complessivamente risarcibili, anche a giovamento potenziale dell’attivo nelle procedure concorsuali, in caso di eventuale accoglimento nel merito dell’appello (essendo infatti proposta in appello, cumulativamente, la domanda di risarcimento per equivalente) -, nonché le questioni sollevate in ordine alla composizione del collegio del 16 giugno.

P.Q.M.

accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione l’istanza in esame.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2022.

 

Il Presidente
Luciano Barra Caracciolo





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