Salernitana-Venezia e Fiorentina – Udinese: altri sette giorni di rinvio per la decisione del giudice. Atalanta-Torino si gioca
lunedì 31 Gennaio 2022 - Ore 16:05 - Autore: Staff Trivenetogoal
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 31 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 59
SERIE A TIM
Gara Soc. SALERNITANA – Soc. VENEZIA del 6 gennaio 2022
Premesse in fatto
– in data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 18.30, la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
– il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Salernitana-Venezia era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Sacchi;
– il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig. Sacchi, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Salernitana;
– il 7 gennaio 2022, alle ore 13.08, la Soc. Venezia inviava una lettera, in relazione alla mancata presentazione della Soc. Salernitana per la gara in programma il 6 gennaio 2022, a tutela dei propri diritti;
– il 7 gennaio 2022, alle ore 15.37, la Soc. Salernitana inviava il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”;
– come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo considerava la gara Salernitana-Venezia “sub iudice”;
– Il 10 gennaio 2022, alle ore 17.28, il legale della Soc. Salernitana inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata presentazione per la disputa dell’incontro di cui trattasi, esponendo i fatti, le interlocuzioni avute con la ASL di Salerno, e dunque concludendo per l’ineludibilità del riconoscimento della causa di forza maggiore per “factum principis”, non senza richiamare precedenti giurisprudenziali, anche di questo Giudice (in particolare caso Lazio-Torino del 2 marzo 2021, di cui al C.U. n. 218 del 12 marzo 2021, pronunzia confermata da Corte Sportiva d’Appello – decisione n. 132/CSA – e dal Collegio di Garanzia CONI, decisione n. 101/2021);
– come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 21 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 22.24, la Soc. Venezia inviava la propria memoria, con allegata documentazione, per resistere al ricorso, dando seguito all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo, ed eccependo il comportamento inerte della reclamante nelle 48 ore antecedenti alla gara de qua (da disputarsi peraltro tra le mura amiche e senza l’onere logistico di dover organizzare la trasferta), una volta venuta a conoscenza del provvedimento della ASL, e rilevando altresì la mancata applicazione della circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, con la conseguente mancata sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore;
– il 19 gennaio 2022, alle ore 22.54, la Lega Nazionale Professionisti Serie A inviava da parte sua una propria memoria, con allegata documentazione, ritenendo manifestamente infondate le ragioni della Soc. Salernitana, in difetto di un’ipotesi di forza maggiore in nessun modo superabile e potendo la Salernitana impiegare, in ogni caso, giocatori non destinatari del provvedimento ASL in data 4 gennaio 2022 (la cui efficacia, deve rammentarsi, veniva sospesa, ma solo in data 8 gennaio 2022, con provvedimento monocratico cautelare ex art. 56 c.p.a. del TAR Campania, Sez. III Salerno, n. 3/2022, ritenuta, ad un primo sommario esame proprio della detta sede, l’illegittimità della gravata ordinanza della ASL per violazione dell’art. 2 d.l. n. 229 del 2021 nonché della circolare del Ministero salute 18 giugno 2020, impedendo essa il collocamento del gruppo squadra “in bolla” per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni e valutati i danni prospettati);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 23.28, giungeva, infine, la memoria difensiva, con corredo di documenti, inviata dalla Soc. Salernitana, che, pur lamentando l’impossibilità per ristrettezza del tempo di controdedurre in ordine alle eccezioni di rito e di merito formulate dalla Soc. Venezia e dalla Lega di A, insisteva nondimeno sulla sussistenza della forza maggiore declinata secondo i canoni del factum principis;
– come reso noto con il C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, il Giudice Sportivo, vista la documentazione pervenuta, rinviava per approfondimenti la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana, fissando al 31 gennaio 2022 la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione;
Considerato che:
come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda ed ultima istanza alla Corte Sportiva d’Appello) ex art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. della FIGC, a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione della Società U.S. Salernitana per la disputa dell’incontro casalingo di campionato 2021/22, 1° turno di ritorno, Salernitana-Venezia, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 6 gennaio 2022, alle ore 18.30, presso lo stadio “Arechi” di Salerno, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti dall’art. 53 NOIF;
la ASL di Salerno, con il provvedimento d’interesse in data 4 gennaio 2022 (nella terza e definitiva stesura, rilasciata dopo la correzione di refusi e carenze formali), sospeso dal TAR Campania solo successivamente alla data prevista per la gara, preso atto dei 5 casi di positività tra i tesserati (4 calciatori e un massaggiatore) e acquisito l’elenco dei contatti stretti (tra calciatori, tecnici e collaboratori vari, nel numero complessivo di 25), ritenuta la sussistenza di un focolaio in atto e valutati i rischi connessi all’elevata contagiosità della circolazione del virus al momento, disponeva, oltre l’isolamento fino al 12 gennaio 2022 dei cinque soggetti risultati positivi, la quarantena domiciliare fino al 7 gennaio o al 12 gennaio 2022 (a seconda della tipologia di copertura vaccinale) di tutti i contatti stretti, a cui (e solamente ai quali) veniva espressamente inibita la partecipazione ad eventi sportivi ufficiali;
il provvedimento dell’Autorità sanitaria risulta dunque diverso dal precedente provvedimento del 20 dicembre 2021 (prot. 1145U), invocato nel procedimento che ha portato peraltro questo Giudice Sportivo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Udinese-Salernitana, valevole per la medesima stagione sportiva 2021/2022 del Campionato di Serie A (C.U. LNPA n. 140 del 18 gennaio 2022), che recava, a differenza del presente provvedimento, anche l’esplicita sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad eventi sportivi nel loro complesso;
pertanto, a fronte di un provvedimento della ASL, come quello attuale, che non inibiva di per sé al gruppo squadra la disputa dell’incontro, visto anche quanto specificamente eccepito, da ultimo, dalla Soc. Venezia e, in termini più generali, dalla Lega di A occorre che venga preventivamente verificata la concreta possibilità per la Soc. Salernitana di presentarsi per la regolare disputa della gara e dunque acquisire definitiva conferma che la situazione al momento della comunicazione del provvedimento della ASL era quella che si va a descrivere: 11 calciatori disponibili e non sottoposti a nessuna misura di prevenzione da parte della ASL, non essendo inseriti nell’elenco dei contatti stretti; 9 calciatori positivi al COVID (di cui però solo 4 comunicati nella missiva del 3 gennaio 2022 e dunque oggetto di attenzione da parte della ASL con l’ultimo provvedimento, a fronte di altri 5 casi di positività risalenti al periodo 20-27 dicembre 2021, potenzialmente riarruolabili con tampone negativo ai sensi della Circolare Min. salute del 30 dicembre 2021); 15 calciatori negativi e sottoposti a quarantena in quanto contatti stretti in base a quanto disposto dalla ASL. Quanto sopra senza considerare i calciatori in organico della formazione “Primavera”;
visto anche quanto disposto dal Consiglio di Lega con il Protocollo di cui al C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022;
P.Q.M.
Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante U.S. Salernitana, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara de qua. Alle parti resistenti è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante.
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. UDINESE del 6 gennaio 2022
Premesse in fatto
– In data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 20.45, la gara Fiorentina-Udinese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
– il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Fiorentina-Udinese era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Fourneau;
– il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig. Fourneau, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Udinese;
– il 7 gennaio 2022, alle ore 14.44, la Soc. Udinese inviava il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”;
– come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo considerava la gara Fiorentina-Udinese “sub iudice”;
– I’8 gennaio 2022, alle ore 19.49, la Soc. Udinese inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa dell’incontro di cui trattasi, concludendo per l’ineludibilità del riconoscimento della causa di forza maggiore per “factum principis”, non senza richiamare precedenti giurisprudenziali, anche di questo Giudice;
– come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 21 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 17.17, il legale della Soc. Udinese inviava memoria difensiva, con allegata documentazione, dando seguito all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo, ed insistendo per la declaratoria della forza maggiore e comunque avvertendo di essersi costituita in giudizio dinanzi al TAR Friuli V.G. per aderire alle posizioni della Azienda sanitaria quanto al ricorso giurisdizionale proposto dalla Lega di A;
– il 19 gennaio 2022, alle ore 22.43, la Lega Nazionale Professionisti Serie A inviava da parte sua una propria memoria, con allegata documentazione, ritenendo manifestamente infondate le ragioni della Soc. Udinese, in difetto di un’ipotesi di forza maggiore in nessun modo superabile e potendo l’Udinese impiegare, in ogni caso, giocatori non destinatari del provvedimento della ASL in data 5 gennaio 2022 (la cui efficacia, deve rammentarsi, veniva sospesa, ma solo in data 8 gennaio 2022, con provvedimento monocratico cautelare ex art. 56 c.p.a. del TAR Friuli V.G. n. 1/2022, ritenuta, ad un primo sommario esame proprio della detta sede, l’illegittimità della gravata ordinanza della ASL per violazione dell’art. 2 d.l. n. 229 del 2021 nonché della circolare del Ministero salute 18 giugno 2020, impedendo essa il collocamento del gruppo squadra “in bolla” per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni e valutati i danni prospettati);
– nulla perveniva da parte della Soc. Fiorentina;
– come reso noto con il C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, il Giudice Sportivo rinviava la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Udinese, fissando al 31 gennaio 2022 la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione;
Considerato che:
come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda ed ultima istanza alla Corte Sportiva d’Appello) ex art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. della FIGC, a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione della Società Udinese Calcio per la disputa dell’incontro di campionato 2021/22, 1° turno di ritorno, Fiorentina-Udinese, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 6 gennaio 2022, alle ore 20.45, presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti dall’art. 53 NOIF;
la ASU del Friuli Centrale, con il provvedimento d’interesse in data 5 gennaio 2022, sospeso dal TAR Friuli solo successivamente alla data prevista per la gara, preso atto degli ulteriori 2 casi di positività tra i tesserati, che si andavano a sommare ai 9 casi già riscontrati a partire dal 30 dicembre 2021 e già sottoposti a isolamento domiciliare obbligatorio, disponeva misure di quarantena e/o autosorveglianza (a seconda della tipologia di copertura vaccinale) per gli appartenenti al Gruppo Squadra per la durata di cinque giorni (fino a tutto il 9 gennaio 2022), disponendo altresì, da ultimo, per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza il divieto esplicito di esercitare sport di squadra di contatto;
il provvedimento dell’Autorità sanitaria, dunque, non recava, a differenza dei provvedimenti assunti nel medesimo periodo da altre Aziende sanitarie territoriali, l’esplicita sospensione dell’attività della squadra nel suo complesso o comunque il divieto per tutti i componenti del Gruppo squadra di partecipare in ogni caso ad eventi sportivi ufficiali; inoltre non si faceva riferimento esplicito, salvo un cenno al penultimo capoverso, alla situazione dei contatti stretti;
pertanto, a fronte di un provvedimento della ASL, come quello dell’ASU Friuli Centrale, che non inibiva di per sé al gruppo squadra in quanto tale la disputa dell’incontro, bensì limitazioni (seppur gravose) ai soli soggetti in posizione di quarantena/autosorveglianza, oltre che ai soggetti in isolamento in quanto positivi, visto anche quanto eccepito dalla Lega Serie A occorre che venga preventivamente verificata la concreta possibilità per la Soc. Udinese Calcio di presentarsi tempestivamente per la regolare disputa della gara con il numero minimo dei calciatori risultati negativi (fissato in 13 dal Consiglio di Lega con il CU n. 126, adottato il giorno stesso in cui era prevista la gara) e comunque non interdetti a partecipare per quarantena e/o autosorveglianza dal provvedimento della ASL (al momento della gara, si ribadisce, non sospeso);
all’uopo va acquisita definitiva conferma della situazione dei calciatori disponibili (compresi gli aggregati alla prima squadra) al momento della comunicazione del provvedimento della ASL e della data prevista per la gara, rilevato anche che, in mancanza di richiesta espressa di segnalare i contatti stretti, questi ultimi sembrano essere stati considerati dalla società reclamante, per mera esclusione, tutti i componenti del Gruppo squadra non indicati come positivi (cfr. comunicazione di aggiornamento in data 5 gennaio 2022);
P.Q.M.
Riservandosi di decidere in rito e nel merito, dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione descritta nel ricorso (pag. 11 ed allegati 6 e 12) e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di controdedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante.
Gara Soc. ATALANTA – Soc. TORINO del 6 gennaio 2022
Premesse in fatto
– In data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 16.30, la gara Atalanta-Torino, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
– il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Atalanta-Torino era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Giacomelli;
– il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig. Giacomelli, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Torino;
– il 7 gennaio 2022, alle ore 16.17, la Soc. Torino inviava il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”;
– come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo considerava la gara Atalanta-Torino “sub iudice”;
– Il 10 gennaio 2022, alle ore 23.22, il legale della Soc. Torino inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata presentazione per la disputa dell’incontro di cui trattasi; in ordine alla mancata disputa dell’incontro di cui trattasi, esponendo i fatti, le interlocuzioni avute con la ASL di Torino, e dunque concludendo per l’ineludibilità del riconoscimento della causa di forza maggiore per “factum principis”, non senza richiamare precedenti giurisprudenziali, anche di questo Giudice (in particolare caso Lazio-Torino del 2 marzo 2021, di cui al C.U. n. 218 del 12 marzo 2021, pronunzia confermata da Corte Sportiva d’Appello – decisione n. 132/CSA – e dal Collegio di Garanzia CONI, decisione n. 101/2021);
– come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 21 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Torino relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 23.05, la Lega Nazionale Professionisti Serie A inviava una propria memoria, con allegata documentazione, ritenendo manifestamente infondate le ragioni della Soc. Torino F.C., in difetto di un’ipotesi di forza maggiore in nessun modo superabile e potendo il Torino impiegare, in ogni caso, giocatori non destinatari del provvedimento ASL in data 5 gennaio 2022 (la cui efficacia, deve rammentarsi, veniva sospesa, ma solo in data 8 gennaio 2022, con provvedimento monocratico cautelare ex art. 56 c.p.a. del TAR Piemonte, Sez. I, n. 5/2022, ritenuta ad un primo sommario esame proprio della detta sede l’illegittimità della gravata ordinanza della ASL per violazione dell’art. 2 d.l. n. 229 del 2021 nonché della circolare del Ministero salute 18 giugno 2020, impedendo essa il collocamento del gruppo squadra “in bolla” per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni e ritenuta rilevante la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la conclusione del campionato di Serie A);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 23.29, la Soc. Atalanta inviava la propria memoria, con allegata documentazione, dando seguito all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo ed eccependo il comportamento inerte della reclamante e l’assenza di qualsivoglia iniziativa, in sede giurisdizionale ma anche amministrativa, finalizzata a rimuovere il provvedimento dell’ASL (manifestamente illegittimo), con la conseguente mancata sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore;
– da ultimo, il 19 gennaio 2022, alle ore 23.37, il legale della Soc. Torino inviava memoria difensiva, con allegata documentazione, dando seguito anch’egli all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo, ed insistendo sulle proprie conclusioni, in particolare in ordine alla sussistenza della forza maggiore declinata secondo i canoni del factum principis;
– come reso noto con il C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, il Giudice Sportivo rinviava la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Torino, fissando al 31 gennaio 2022 la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione;
– la documentazione disponibile può ritenersi sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara in epigrafe, rilevando in particolare quanto segue;
Considerato
a) oggetto della decisione
Come precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda ed ultima istanza alla Corte Sportiva d’Appello) ex art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. della FIGC, a verificare la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione della Società Torino F.C. per la disputa dell’incontro di campionato 2021/22, 1^ giornata di ritorno, Atalanta-Torino come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 6 gennaio 2022, alle ore 16.30, presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo, e dunque in ordine alla possibile non applicazione a carico della medesima delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti dall’art. 53 NOIF in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione di una squadra.
Il provvedimento della ASL di Torino n. 2022/4761 del 5 gennaio 2022, come si è accennato in premessa sospeso dal TAR per il Piemonte ma solo successivamente alla data prevista per la gara, dunque in quel momento pienamente valido ed efficace, prendeva le mosse dalla comunicazione, da parte della società torinista, della situazione di positività al COVID-19 per n. 8 soggetti inseriti nel Gruppo Squadra, accertata con tampone molecolare nel periodo che va dal 29 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022. Pertanto, valutati l’attuale andamento epidemiologico e l’elevata infettività della cosiddetta variante omicron, riteneva la ASL che la gestione del Gruppo Squadra del Torino non potesse più avvenire secondo le odierne modalità, specie per ciò che concerne le attività di allenamento, e pertanto imponeva un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno giorni 5, restando fermo l’isolamento domiciliare dei soggetti positivi.
Orbene, la natura interdittiva di tale provvedimento dell’Azienda sanitaria rispetto all’effettuazione della prestazione sportiva, come si è detto atto al momento della data prevista per la gara sicuramente ancora valido ed efficace, non sembra revocabile in dubbio, in linea peraltro con quanto accaduto in simili frangenti per altre Autorità sanitarie territoriali (es. AUSL di Bologna in relazione a Bologna-Inter, ASL di Salerno per Udinese-Salernitana), e diversamente, invece, da altre situazioni in cui non è stata formalmente preclusa l’attività del Gruppo squadra nel suo complesso (ASL di Salerno per Salernitana-Venezia e ASU Friuli C. per Fiorentina-Udinese). Occorre dunque verificare unicamente se nel caso di specie è effettivamente invocabile la forza maggiore per intervenuto “factum principis”.
b) i princìpi generali
Deve ribadirsi, ancora in questa sede, che è preclusa a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione diretta e conseguentemente ogni determinazione circa la legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività. Né è consentita, come è parimenti noto, la disapplicazione degli atti medesimi, dovendosi considerare la funzione esercitata nel caso di specie quale funzione giustiziale (e non giurisdizionale) nell’ambito di un ordinamento settoriale derivato (con vincolo di tipo endo-associativo), senza che in alcun modo una norma dell’ordinamento statale (ed in verità anche sportivo) riconosca al medesimo il potere di valutazione della legittimità di un atto amministrativo e di eventualmente disapplicarlo, dovendosi dunque concludere che le caratteristiche stesse della funzione giustiziale esercitata, quale corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, non sindacabile la legittimità degli atti amministrativi (cfr., da ultimo, Coll. Garanzia Sport CONI, Sez. Un., 19 novembre 2021, n. 101).
Gli atti e provvedimenti delle Aziende sanitarie locali adottati per le evenienze di cui si discute, finché validi ed efficaci, e dunque finché non sospesi o annullati da un’Autorità giurisdizionale o annullati d’ufficio dalla medesima Autorità amministrativa, costituiscono “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (Coll. Garanzia Sport CONI, Sez. Un., 7 gennaio 2021, n. 1).
Resta ovviamente del tutto integra e impregiudicata l’eventuale attività di inchiesta della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo.
c) segue: ambito di valutazione della sussistenza della forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC
Giova rammentare, anche in questa occasione, che vi è impossibilità della prestazione per il c.d. factum principis quando sopraggiungono provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o territoriali che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato, indipendentemente dalla sua volontà.
Non può non evidenziarsi al riguardo che lo stesso Protocollo della Lega Serie A in data 2 ottobre 2020 (C.U. LNPA n. 51) faceva salvi gli “eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”, dizione invero non ripresa nel nuovo Protocollo diramato in extremis dal Consiglio di Lega il 6 gennaio 2022 (C.U. LNPA n. 126), che invece cita la nuova circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30 dicembre 2021.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, ciò può non valere nel caso in cui: (i) il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’impegno e (ii) il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, ovviamente nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso (v. questo G.S. caso Juventus-Napoli, C.U. n. 65/2020, cit.).
Il debitore della prestazione non può dunque invocare a suo vantaggio (nel caso di specie, si ribadisce, ai soli effetti sportivi) la predetta impossibilità con riferimento ad un sopravvenuto ordine o divieto dell’autorità amministrativa quando, al di là della prevedibilità dell’evento, non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per ovviare anche preventivamente alla intimazione della pubblica autorità e dunque adempiere alla propria prestazione (cfr. anche Cass. Civ., III, 8 giugno 2018, n. 14915, che richiama, ex aliis, Cass. 10 giugno 2016, n. 11914)
In ogni caso, la lettura che si intende dare dell’istituto nella presente sede, limitata dunque, come si accennava, ai profili relativi all’applicazione di una norma sportiva federale interna di natura organizzativa, trattandosi dell’unica fattispecie esimente che consente di non applicare la sanzione della perdita della gara, con la relativa penalizzazione, altrimenti destinate ad essere applicate automaticamente, resta di natura marcatamente “oggettiva”, sia quanto alla circostanza che deve trattarsi di evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione (c.d. requisito della straordinarietà), sia quanto alla valutazione dell’imprevedibilità, pur avendo questa natura soggettiva, atteso che occorre prendere a modello il comportamento diligente di un soggetto che versi nelle medesime condizioni (cfr. Cass. Civ., III, 25 maggio 2007, n. 12235).
d) la sussistenza della forza maggiore nella fattispecie, ai fini dell’applicazione dell’art. 55 NOIF FIGC
Per tutto quanto sopra esposto, viene all’evidenza che non è in discussione la residua possibilità o meno di porre in essere la prestazione sportiva (in questo caso certamente interdetta da parte dell’Azienda sanitaria territoriale con la nota del Dipartimento prevenzione del 5 gennaio 2022, che ha ordinato la quarantena domiciliare, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio stesso, a tutto il Gruppo Squadra), bensì la possibilità di invocare il factum principis per vedersi esonerare dagli effetti sportivi sanzionatori derivanti in automatico dalla mancata presentazione per la disputa della gara.
Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, è avviso di questo Giudice che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della ASL di Torino possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non di per sé necessitata nel suo contenuto finale (estensione a tutti i componenti del Gruppo Squadra) e prevedibile nella sua portata generale.
Nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società Torino, a fronte di una siffatta tipologia di provvedimento della ASL, che era al momento valido ed efficace, e del contegno tenuto dalla medesima società nella fattispecie.
Nondimeno, occorre dare conto della suggestione che possono provocare, in tema, le doviziose argomentazioni delle parti resistenti, in particolare quelle venienti dalla società controinteressata Atalanta B.C.
Si afferma, in particolare, con corredo di citazioni giurisprudenziali della Suprema Corte, che il factum principis non basta, di per sé solo, a giustificare l’inadempimento ed a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità, in quanto il debitore non deve restare inerte ma deve, sempre nei limiti segnati dal criterio dell’ordinaria diligenza, assumere un contegno “proattivo”, finalizzato a rimuovere il provvedimento della P.A. sopravvenuto, tanto più quando questi si manifesti all’evidenza illegittimo.
In tal senso alla Soc. Torino dovrebbe addebitarsi un atteggiamento connotato dall’assenza di qualsivoglia iniziativa, non solo di carattere giurisdizionale ma anche amministrativa e procedimentale, finalizzata a rimuovere gli effetti del provvedimento della ASL.
In effetti, va detto, nulla risulta abbia fatto la Società reclamante, una volta adottato il provvedimento, per contestarlo o perché l’Azienda sanitaria lo modificasse, lo correggesse, lo revocasse o lo annullasse in autotutela, mettendo in campo gli strumenti di impulso procedimentale finalizzati all’adozione dei rimedi previsti dalla l. 241/90.
Anzi, continua la controinteressata Atalanta, se sollecitazione c’è stata da parte della Soc. Torino essa è stata indirizzata ad ottenere un simile provvedimento interdittivo, con toni, nelle interlocuzioni con la ASL, che si sono fatti via via più colloquiali, mentre è stata del tutto carente un’azione volta ad evidenziare al proprio interlocutore l’illegittimità dell’ordinanza alla luce del nuovo contesto normativo, e quindi a chiedere ed ottenere un diverso e meno afflittivo provvedimento.
In verità, sembra a questo Giudice che l’inerzia della società reclamante non possa qualificarsi al punto da far emergere la presunta sollecitazione di un ben determinato contenuto interdittivo del provvedimento dell’Autorità sanitaria.
In altri termini, è vero che la società reclamante si è dichiarata “in attesa” di disposizioni della ASL al riguardo e che vi è stata una ripetuta interlocuzione, con toni più o meno colloquiali, anche su elementi formali della procedura, ma da qui non si può ricavare in alcun modo un atteggiamento causalmente compartecipe in relazione al contenuto finale e dispositivo del provvedimento poi sopravvenuto (cfr. anche il caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021, cit., con riguardo ai meri chiarimenti interpretativi chiesti alla ASL circa la condotta da tenere).
Né, in termini più generali, dovendosi tener conto anche degli interessi superiori in gioco (tutela della salute pubblica), la mera inerzia amministrativa e/o giurisdizionale della società sportiva a fronte di un provvedimento interdittivo d’imperio della ASL, non sindacabile in questa sede e adottato a tutela di interessi generali, può rilevare di per sé sola, in quanto denotante carenza di ordinaria diligenza, ai fini di escludere l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore, ove, come nella fattispecie, l’inerzia non sia accompagnata da contegni chiaramente concludenti nel senso della mancata volontà di fare il possibile per adempiere alla prestazione sportiva.
P.Q.M.
In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, ed in disparte i profili di rito circa l’eccepito difetto di legittimazione della Lega Serie A a costituirsi nel presente giudizio, delibera di NON applicare alla Soc. Torino F.C. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima.
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