Triestina, la Figc parla di “ricorso respinto”, ma la lettura del dispositivo lascia tutto aperto: i dettagli
venerdì 14 Dicembre 2018 - Ore 21:15 - Autore: Dimitri Canello
Poco fa la Figc ha diffuso un comunicato in cui informava come il ricorso presentato dalla Triestina alla Corte di Appello Federale fosse stato testualmente “respinto”. Queste le parole testuali contenute nella nota: “La Corte Federale d’Appello II Sezione, riunita oggi a Roma, ha respinto i ricorsi presentati dalla Triestina, dal Cuneo e dal Monopoli, confermando rispettivamente 1 punto, 3 punti e 2 punti di penalizzazione in classifica per i tre club, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”.
In realtà, leggendo con attenzione il dispositivo della sentenza odierna, la nota della segreteria federale sembra non essere così netta. Anzi, lascia aperto più di uno spiraglio. Questo quanto pubblicato sul sito ufficiale della Figc: “4. RICORSO DEL SIG. D’ANIELLO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
5. RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
6. RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
ORDINANZA
La C.F.A.,
viste le istanze istruttorie formulate dalle difese degli incolpati appellanti (D’Aniello, Milanese e U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.);
DISPONE
la riunione dei ricorsi nn. 85, 86 e 91, l’acquisizione dei documenti richiesti (denuncia-querela e decisione del Tribunale Federale Nazionale, onerando la difesa dei ricorrenti a detta produzione) e sospende medio tempore le sanzioni inflitte agli appellanti sino all’esito del presente giudizio”
Sostanzialmente è ben vero che il punto di penalizzazione rimane al momento in classifica, ma la questione non è affatto chiusa. La Corte federale ha preso in esame la versione della difesa secondo cui non si può essere processati per lo stesso reato due volte (il cosiddetto “Ne bis ne idem”, già applicato in altre sentenze). Il rinvio della decisione finale ha come immediata conseguenza l’unione dei vari deferimenti, ma la Triestina confida di arrivare a dimostrare la propria innocenza e, quindi, riuscire a togliere il -1 in classifica.
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