Serie B, il Tar del Lazio annulla il provvedimento emesso sabato scorso: i dettagli
mercoledì 19 Settembre 2018 - Ore 15:42 - Autore: Staff Trivenetogoal
Nuovo sviluppo in arrivo dal Tar Del Lazio, che annulla il provvedimento emesso sabato che di fatto ha provocato la sospensione delle partite di una serie di squadre di Serie C interessate alla questione ripescaggio.
Questo il contenuto del provvedimento
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso numero di registro generale 10211 del 2018, proposto da:
F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Lega Nazionale Professionisti Srie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.A, Novara Calcio S.p.A, Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.A, Procura Generale dello Sport non costituiti in giudizio;
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante p.t.,
N. 10211/2018 REG.RIC.
rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
Robur Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo e, Antonio De Rensis, con domicilio eletto presso lo studio Antonio De Rensis in S. Giovanni in Persiceto (BO) via Marconi n. 15;
nei confronti
As Cittadella S.r.l., Ac Perugia Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.A, Calcio Padova S.p.A, Fc Crotone S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Venezia Fc S.r.l., Us Lecce S.p.A, Us Cremonese S.p.A, Us Citta’ di Palermo S.p.A, Us Salernitana 1919 S.r.l., Benevento Calcio S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Hellas Verona Football Club S.p.A, Brescia Calcio S.p.A, Ascoli Calcio 1898 Fc S.p.A, As Livorno Calcio S.r.l., Carpi Fc 1909 S.r.l., Foggia Calcio S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche con decreto inaudita altera parte,
della decisione Prot. n. 00676-18 in data 11 settembre 2018 emessa dal Collegio di
Garanzia dello Sport presso il CONI;
di tutti gli atti comunque connessi e presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione di Lega Nazionale Professionisti Serie B, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Robur Siena S.p.A;
visto il decreto cautelare monocratico n. 5412/2018 emesso il 15.9.2018 e pubblicato in pari data;
viste le istanze di revoca o modifica del citato decreto cautelare presentate da Lega Nazionale Professionisti Serie B e Federazione Italiana Giuoco Calcio, in data
N. 10211/2018 REG.RIC.
18.9.2018, ai sensi dell’art. 56, comma 4 del c.p.a.
Visto il decreto cautelare n. 5412/2018, con cui si dispone che “in considerazione del danno rappresentato (connesso all’avvio del Campionato di Lega Pro, a cui è attualmente iscritta la società ricorrente, per il 19 settembre 2018) – sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio della predetta società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.”, e con cui si rinvia all’udienza camerale del 9.10.2018 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
Vista l’istanza di revoca o modifica del predetto decreto presentata in data 18.9.2018 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con cui si rappresenta che:
– il citato decreto dispone una misura non inibitoria ma propulsiva che, anche alla luce della fissazione dell’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per il 21.9.2018, potrebbe diventare definitiva, in spregio al principio di collegialità che ispira il processo amministrativo, in particolare il procedimento cautelare;
– l’interesse pubblico alla continuità del campionato in corso appare prevalente;
– la misura cautelare assunta con decreto inaudita altera parte potrebbe sconvolgere irreversibilmente l’intero campionato, in assenza di adeguato contraddittorio.
Vista l’istanza di revoca o modifica del predetto decreto presentata in data 18.9.2018 dalla F.G.C.I. con cui rappresenta che:
– il rinvio delle prime giornate di campionato è già stato disposto dalla Lega Pro il pomeriggio del 15.9.2018, evitando alla parte ricorrente il pregiudizio (economico) assunto a fondamento della richiesta cautelare;
– la circostanza che il presidente del Collegio di Garanzia abbia convocato, in data 17.9.2018, un’udienza del Collegio per il 21.9.2018, ai fini della riassunzione e del riesame dei ricorsi decisi con il dispositivo impugnato, rende gli effetti del decreto definitivi ed irreversibili, in assenza di adeguato contraddittorio tra tutte le parti interessate ed in assenza del necessario vaglio collegiale;
N. 10211/2018 REG.RIC.
– la domanda cautelare monocratica è da respingere, come illustrato nella memoria depositata in data 14.9.2018, poiché difetta del requisito della strumentalità rispetto alle domande proposte per la decisione del merito del ricorso;
– la pendenza, infine, dell’impugnazione avverso i provvedimenti oggetto di causa davanti al Tribunale Federale Nazionale della FGCI, con udienza fissata il 28.9.2018, proposta dalla medesima ricorrente con ricorso notificato il 12.9.2018, costituisce un profilo di inammissibilità della domanda cautelare e del ricorso per intervenuta acquiescenza al dispositivo impugnato.
In disparte la questione relativa all’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza di parte ricorrente in relazione all’impugnazione degli atti oggetto di causa innanzi al Tribunale Nazionale Federale, come prescritto dal dispositivo impugnato;
Considerato che allo stato è venuto meno il presupposto richiesto dall’art. 56 del c.p.a. dell’estrema gravità ed urgenza che avrebbe potuto fondare un eventuale accoglimento della domanda cautelare monocratica, dal momento che, come rappresentato dalle parti resistenti, le partite del 19.9.2018 sono state rinviate dalla stessa Lega Pro e, quindi, nessun pregiudizio può derivare a parte ricorrente; Ritenuto, inoltre, prevalente l’interesse pubblico al regolare svolgimento del campionato così come calendarizzato dalle rispettive leghe professionistiche, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale della Sezione;
vista l’ udienza straordinaria per la trattazione in Camera di Consiglio delle istanze cautelari, ove presentate, nei ricorsi relativi all’avvio dei campionati di calcio, fissata per il giorno 26.9.2018, con decreto n. 200 del 18.9.2018, al fine di assicurare una quanto più sollecita definizione delle istanza cautelari, nel rispetto delle norme del codice del processo amministrativo e in osservanza dei principi della pienezza del contraddittorio e della collegialità del giudizio del Giudice Amministrativo;
ritenuto, alla luce delle considerazioni in precedenza illustrate ed in accoglimento delle istanze presentate, di dover procedere alla revoca del decreto cautelare n.
N. 10211/2018 REG.RIC.
5412/2018 emesso il 15.9.2018 e pubblicato in pari data.
P.Q.M.
Il decreto cautelare monocratico n. 5412/2108 è revocato.
La trattazione collegiale dell’istanza cautelare è fissata alla camera di consiglio del 26.9.2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 19 settembre 2018.
IL SEGRETARIO
Il Presidente Germana Panzironi
Commenti
commenti